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Sez. 6, Sentenza n. 17247 del 17/12/2003 Ud. (dep. 14/04/2004) Rv. 228463 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale - Violazione del divieto di "reformatio in peius" e della preclusione del giudicato - Esclusione - Natura obbligatoria e dichiarativa del provvedimento.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228463-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

La revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, prevista dall'art. 175 cod.pen. nel caso in cui il condannato successivamente alla concessione del beneficio commetta un delitto, opera di diritto e ha contenuto meramente dichiarativo; pertanto, non comportando alcuna violazione né del divieto di "reformatio in peius", né della preclusione del giudicato, deve essere disposta d'ufficio anche nel giudizio di rinvio, qualora il giudice di appello non vi abbia provveduto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)