Sez. 5 - , Sentenza n. 10294 del 12/11/2018 Ud. (dep. 08/03/2019) Rv. 280887 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO | Commissione di altro delitto - Giudice d'appello - Revoca d'ufficio del beneficio - Necessità - Ragioni.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO
La revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, prevista dall'art. 175 cod. pen. nel caso in cui successivamente alla commissione del fatto per cui sia stato concesso il beneficio venga accertata la commissione di un delitto, opera di diritto e ha contenuto meramente dichiarativo; pertanto, non comportando alcuna violazione del divieto di "reformatio in peius", deve essere disposta d'ufficio dal giudice di appello, anche in assenza di impugnazione della parte pubblica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)