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Sez. 4, Sentenza n. 5064 del 06/11/2018 Cc. (dep. 01/02/2019) Rv. 275118 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Violazione dell'art. 165, comma secondo, cod. pen. - Ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275118-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, l'omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., a uno degli obblighi previsti dal primo comma della stessa norma può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., essendo riconducibili al concetto di legalità della pena anche gli istituti che incidono sulla concreta ed effettiva applicazione delle sanzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)