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Sez. 5, Sentenza n. 27587 del 19/04/2023 Cc. (dep. 26/06/2023) Rv. 284847 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Violazione dell’art. 165, comma quinto, cod. pen. - Ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284847-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

E' impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza di patteggiamento che, in relazione ai reati indicati dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. - modificato, in adesione alle indicazioni sovranazionali, dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 e ulteriormente "rafforzato" dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, al fine di prevenire il rischio di recidiva e di limitare al potere di intervento del giudice sul contenuto dell'accordo negoziale, rimesso alla discrezionalità delle parti -, abbia applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena non subordinato all'adempimento dell'obbligo di partecipazione a specifici corsi di recupero previsto dalla stessa norma, in quanto si tratta di un vizio riconducibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., al concetto di pena illegale. (In applicazione del principio, la Corte ha evidenziato che la statuizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretata bilanciando le esigenze di celerità e deflazione del rito del patteggiamento con il principio di cui all'art. 111, comma 7, Cost.).

Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Pen. art. 165 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 19/07/1969 num. 69, Legge 27/09/2021 num. 134 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)