Sez. L, Sentenza n. 9108 del 17/04/2007 (Rv. 596177 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Mancato pagamento per insolvenza del datore di lavoro non assoggettabile a fallimento - Richiesta di pagamento a carico del Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S. - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Individuazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
L'esperimento, da parte del singolo lavoratore, dell'esecuzione forzata per la realizzazione dei propri crediti di lavoro, previsto dall'art. 2, quinto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dall'art. 2, secondo, del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, costituisce, in linea di principio, un presupposto necessario per poter richiedere l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S. . Tale presupposto viene, peraltro, meno in tutti quei casi in cui l'esperimento dell'esecuzione forzata ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbano considerarsi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)