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Sez. 1, Sentenza n. 16214 del 05/04/2006 Ud. (dep. 11/05/2006) Rv. 234216 - 01

GIUDICE - CAPACITÀ | Principio del giudice naturale precostituito per legge - Violazione della disciplina ordinamentale - Nullità ex art. 178 lett. a) cod. proc. pen - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in materia di applicazione.
Stato
decisa il 2006-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234216-01

GIUDICE - CAPACITÀ

Le irregolarità in tema di formazione dei collegi e di destinazione dei giudici agli uffici giudiziari incidono sulla capacità del giudice, con conseguente nullità ex art. 178, lett. a) cod. proc. pen., solo quando hanno per scopo l'elusione o la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto una mera irregolarità il provvedimento di applicazione del presidente e del giudice a latere di una Corte d'assise, già trasferiti ad altro ufficio, per consentire la definizione del processo da parte del collegio che aveva in corso da tempo la celebrazione del dibattimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Regio Decr. 31/01/1941 num. 12 art. 110 com. 7 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)