Sez. 1, Sentenza n. 13445 del 30/03/2005 Cc. (dep. 12/04/2005) Rv. 231338 - 01
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CAPACITÀ | Imparzialità degli organi giudiziari - Correlazione con i principi costituzionali di precostituzione del giudice naturale - Rilevanza di tali principi ai fini della capacità del giudice - Provvedimento tabellare extra ordinem - Fattispecie.
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CAPACITÀ
La generale operatività dell'art. 33 comma secondo cod. proc. pen., secondo cui le disposizioni sulla destinazione agli uffici, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi non si considerano attinenti alla capacità del giudice, trova un limite esclusivamente in quelle situazioni "extra ordinem", caratterizzate dall'arbitrio nella designazione del giudice e realizzate al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un giudice "ad hoc", situazioni dinanzi alle quali non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è stata emessa da un giudice precostituito per legge. (Fattispecie in cui l'imputato aveva dedotto la nullità dell'ordinanza impositiva della misura cautelare per violazione dell'art. 25 Cost. per essere stato il provvedimento emesso dal presidente della sezione dei g.i.p. in mancanza di un'espressa assegnazione del procedimento e senza che nelle tabelle fosse previsto che il presidente potesse subentrare in sostituzione del giudice assegnatario del fascicolo. La Corte ha ritenuto che non si fossero verificate condotte elusive del principio di precostituzione del giudice dal momento che la sostituzione era avvenuta in periodo feriale e che il presidente aveva motivato l'autoassegnazione del fascicolo facendo riferimento alle reiterate sollecitazioni dell'ufficio del P.M. a provvedere sulle richieste di emissione di misure cautelari, al carico di lavoro gravante sugli altri giudici e alla turnazione durante il periodo estivo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)