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Sez. L, Sentenza n. 9709 del 24/07/2000 (Rv. 538740 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Assenze per malattia - Controllo - Sistema delle fasce orarie - Irreperibilità al controllo domiciliare - Fatti giustificativi - Limiti - Responsabilità disciplinare - Configurabilità - Sussistenza o meno della malattia - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538740-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

Nell'ambito della vigente disciplina dei controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volta a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basata sulla introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere fatti dai servizi competenti controlli sui dipendenti assenti dal lavoro (art. 5, comma quattordicesimo, D.L. 12 settembre 1983 n. 496, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983), la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sè, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia (salva la prova, da parte del lavoratore, di un ragionevole impedimento all'osservanza del comportamento dovuto), anche rispetto al rilievo disciplinare che la violazione può assumere nell'ambito del rapporto di lavoro, in cui l'obbligo di reperibilità in questione è significativa espressione degli obblighi contrattuali di buona fede e diligenza. (Nella specie la S.C. ha annullato, per difetto di coerenza e logicità, la sentenza impugnata, che non aveva tenuto presente l'autonomia delle valutazioni sull'osservanza dell'obbligo di reperibilità, pervenendo così a valutazioni viziate circa la gravità delle infrazioni contestate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 496 art. 5, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)