Sez. L, Sentenza n. 1255 del 28/01/2003 (Rv. 560051 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dai contratti collettivi ex art. 23 legge n. 56 del 1987 - Previsione specifica dei casi di apponibilità il termine - Necessità - Clausola programmatica contenuta in un accordo interconfederale - Insufficienza - Riferimento al Ccnl di settore - Necessità - Fattispecie concernente il Ccnl del 1995 per il settore tessile.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'identificazione delle fattispecie in cui è consentita, ex art. 23, legge n. 56 del 1987, l'assunzione dei lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine va effettuata avendo riguardo al contratto collettivo applicabile al rapporto, che reca la specifica previsione delle ipotesi nelle quali, in considerazione delle particolari esigenze di settore, è apponibile il termine (Nella specie - alla quale, 'ratione temporis', non era applicabile il D.Lgs. n. 368 del 2001 - la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva fatto riferimento alle specifiche ipotesi di assunzione a termine previste dall'art. 25 del Ccnl del 1995 per il settore tessile, escludendo la possibilità di avere riguardo all'art. 10 dell'accordo interconfederale del 1988, in quanto quest'ultimo recava una clausola meramente programmatica in materia di contratti di lavoro a termine).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2097, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)