Sez. 3, Sentenza n. 3519 del 12/06/1985 (Rv. 441138 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ AL PROCEDIMENTO DI SFRATTO PER MOROSITÀ - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE INSTAURATO A SEGUITO DELL'OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ AL PROCEDIMENTO DI SFRATTO PER MOROSITÀ - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE INSTAURATO A SEGUITO DELL'OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
Nel procedimento di sfratto per morosità, le norme sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale trovano applicazione soltanto nella fase "sommaria" - caratterizzata intrinsecamente dal requisito dell'urgenza - e non pure allorché, a seguito dell'opposizione dell'intimato, si instauri un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'urgenza viene per definizione a cadere. Conseguentemente, ai fini della proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza che abbia concluso il procedimento di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione dell'intimato, si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla legge n. 642 del 1969. (Conf 3077/83, mass n 427979; (Conf 4559/83, mass n 429436; (Conf 114/82, mass n 417798).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)