Sez. 1, Sentenza n. 1149 del 11/02/1999 (Rv. 523128 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa - Mancanza della previa notificazione del provvedimento irrogativo della sanzione - Opposizione ex artt. 22 e 23 legge 689/81 - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, la mancata notificazione del provvedimento irrogativo della sanzione priva il destinatario del rimedio (opposizione) previsto dalla legge e pertanto il suddetto momento di garanzia deve essere superato a livello della cartella esattoriale, emessa per la riscossione della sanzione, parallelamente a quanto avviene in materia tributaria, nella quale quando non viene notificato il titolo della pretesa (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione della sanzione pecuniaria), il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di esazione, non solo per vizi propri di quest'ultimo, ma anche per contestare il debito di imposta.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)