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Sez. L, Sentenza n. 10792 del 04/11/1997 (Rv. 509456 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Infrazioni alle norme del codice stradale - Commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace - Opposizione a ordinanza ingiunzione - Competenza del Pretore - Sussistenza - Modifiche successive di tale competenza - Irrilevanza ex art. 5 del cod.proc.civ. - Opposizione a verbale di contestazione dell'infrazione - Competenza del Pretore - Estensione.
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509456-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Secondo la disciplina anteriore al 1 maggio 1995, data di entrata in vigore delle norme processuali contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, l'opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni alle norme del codice stradale, si propone al Pretore secondo i principi fissati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale competenza del pretore, conformemente alla regola ora stabilita dal nuovo testo dell'art. 5, non risente, con riguardo a infrazioni verificatesi nel vigore di detta disciplina, della successiva attribuzione al giudice di pace, nel limite della sua competenza per valore, della cognizione delle cause di opposizione in detta materia, disposta dalla legge n. 374 del 1991, e deve ritenersi estesa, anche alla luce dell'insegnamento delle sentenze della Corte Costituzionale n. 311 e 2554 del 1994 e n. 437 del 1995, anche alle impugnative in sede giudiziaria di atti diversi dall'ordinanza ingiunzione, quali l'opposizione a verbale di contestazione dell'infrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 17 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)