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Sez. L, Sentenza n. 1869 del 24/03/1982 (Rv. 419716 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - IN GENERE - PROCEDURA ARBITRALE EX ARTT. 17 E 20 C.C.N.L. 4 APRILE 1975 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL COLLEGIO ARBITRALE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419716-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - IN GENERE - PROCEDURA ARBITRALE EX ARTT. 17 E 20 C.C.N.L. 4 APRILE 1975 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL COLLEGIO ARBITRALE - EFFETTI.*

La volontà di una delle parti individuali di non utilizzare la procedura arbitrale prevista dagli artt. 17 e 20 del contratto collettivo 4 aprile 1975 per i dirigenti di aziende industriali, manifestata attraverso tempestiva e formale eccezione di "incompetenza" del collegio arbitrale, è sufficiente a paralizzare l'iniziativa dell'altra parte che ha promosso l'arbitrato, sicché è nullo il lodo pronunciato malgrado l'Esercizio della suddetta facoltà di declinatoria, la quale, ancorché non espressamente concordata, è preservata indefettibilmente dalla legge (artt. 4 e 5 legge n. 533 del 1973). (V 1182/79, mass n 397401).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5, Contr. Coll. 04/04/1975 num. 17, Contr. Coll. 04/04/1975 num. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)