Sez. 5, Sentenza n. 21328 del 03/10/2006 (Rv. 593261 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Ambito di applicazione - Imposta di registro - Liti fiscali pendenti aventi ad oggetto il valore del maggior imponibile accertato.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 2 quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, la definizione agevolata delle controversie in materia di imposta di registro è ammessa limitatamente a quelle aventi ad oggetto il valore del maggior imponibile accertato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)