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Sez. 5, Sentenza n. 8367 del 10/04/2006 (Rv. 590533 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Atto impositivo - Avviso di liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale - Su atto già assoggettato ad imposta a tassa fissa - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590533-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, riveste carattere di atto impositivo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, da qualificarsi come suppletiva, con il quale per la prima volta l'ufficio manifesta la pretesa di assoggettare ad imposta proporzionale una delibera di aumento di capitale di una società, già assoggettata ad imposta a tassa fissa, con conseguente definibilità della relativa controversia, comportante la risoluzione di una questione di diritto riguardo alla possibilità di ricondurre la fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 4, lettera a), n. 6, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)