Sez. 5, Sentenza n. 7434 del 14/05/2003 (Rv. 563041 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Imposta di registro - Art. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994 - Ambito di applicazione - Liti fiscali pendenti che riguardano il valore del maggior imponibile accertato - Revoca delle agevolazioni fiscali per la prima casa - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono tributario ed in materia di imposta di registro, l'art. 2 "quinquies" del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1994, n. 656, ha ad oggetto non tutte le liti fiscali pendenti, ma solo quelle che riguardano il valore del maggior imponibile accertato. Ne consegue che non è applicabile la citata normativa sul condono tributario all'ipotesi di revoca delle agevolazioni fiscali per la prima casa, inizialmente concesse ai sensi dell'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)