Sez. 2, Sentenza n. 3969 del 18/06/1981 (Rv. 414623 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - AMBITO DEL GIUDIZIO D'APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - AMBITO DEL GIUDIZIO D'APPELLO.*
L'ambito del giudizio di appello e delimitato dai motivi di impugnazione, sicche, al di fuori di tali motivi e dell'Esercizio delle facolta di cui all'art 345 cod proc civ, non e consentito alle parti immutare od ampliare la materia del contendere ed il giudice non puo prendere in esame domande, eccezioni e fatti irritualmente sottopostogli, in violazione del principio del contraddittorio o del doppio grado di giurisdizione di merito o delle preclusioni del giudicato parziale formatosi sulle statuizioni non impugnate della sentenza di primo grado. (V 1470/81, mass n 412138; (V 1438/81, mass n 412088; (V 911/80, mass n 404337; (V 646/80, mass n 404054).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)