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Sez. 2, Sentenza n. 4136 del 28/09/1977 (Rv. 387796 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONI REALI CONTRO TERZI A TUTELA DELLE COSE COMUNI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONDOMINIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387796-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONI REALI CONTRO TERZI A TUTELA DELLE COSE COMUNI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONDOMINIO - NECESSITA.*

Le azioni reali nei confronti di terzi, a difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni di un edificio (nella specie, Azione per il rispetto delle distanze legali), tendono a statuizioni relative alla titolarita ed al contenuto dei diritti medesimi, e, pertanto, esulando dall'ambito degli Atti meramente conservativi, possono essere proposte dall'amministratore, in rappresentanza del condominio, solo se regolarmente autorizzato dall'assemblea (artt 1130 e 1131 primo comma cod civ). (V 3679/74, mass n 372200).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)