Sez. 3, Sentenza n. 3443 del 17/05/1988 (Rv. 458796 - 01)
ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSIDDETTA ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA - NATURA SOSTANZIALE DI FIDEIUSSIONE - DISCIPLINA LEGALE TIPICA DELLA FIDEIUSSIONE - APPLICABILITÀ - LIMITE - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE - FATTISPECIE.*
ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSIDDETTA ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA - NATURA SOSTANZIALE DI FIDEIUSSIONE - DISCIPLINA LEGALE TIPICA DELLA FIDEIUSSIONE - APPLICABILITÀ - LIMITE - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE - FATTISPECIE.*
L'Assicurazione fideiussoria pur avendo come parte una impresa di Assicurazione, ha natura sostanziale di fideiussione, in quanto la sua funzione non è quella tipica della Assicurazione, cioè il trasferimento di un rischio a carico dell'assicuratore, bensì quella di garanzia, per essere diretta a garantire, nei confronti del beneficiario, l'adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente, ancorché questi sia solvibile ed ancorché lo inadempimento sia dovuto a volontà del contraente stesso. Ciò comporta che, seppure normalmente concorrono alla disciplina del negozio Disposizioni peculiari del contratto di Assicurazione, le quali vengono richiamate dagli stipulanti (assicuratore e contraente), il rapporto deve ritenersi regolato - proprio perché la causa del contratto resta nella sostanza quella fideiussoria - dalla disciplina legale tipica della fideiussione tutte le volte che le parti, nei limiti della loro autonomia contrattuale, non l'abbiano derogata, attraverso il riferimento a regole proprie dell'Assicurazione. (V 3228/85, mass n 442520; (Conf 7028/83, mass n 431663; (Conf 6155/82, mass n 423839).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)