Sez. 3, Sentenza n. 7712 del 27/05/2002 (Rv. 554724 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di assicurazione fideiussoria - Natura - Disciplina - Oggetto - Garanzia di obbligazione altrui - Fattispecie in materia di obbligazione di appaltatore - Infungibilità della prestazione - "Fideiussio indemnitatis".
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La polizza fideiussoria, tanto se diretta a garantire al beneficiario l'adempimento dell'obbligazione originariamente assunta verso di lui dal contraente della polizza quanto se volta ad assicurargli la somma dovuta per inadempimento o inesatto adempimento, assolve la funzione di garantire un obbligo altrui secondo lo schema previsto dall'art.1936 cod. civ., affiancando al primo un secondo debitore di pari o diverso grado. Ove, però, sia prestata garanzia dell'obbligazione dell'appaltatore, la polizza fideiussoria non è configurabile come fideiussione, bensì come garanzia atipica ("fideiussio indemnitatis"), in quanto l'insostituibilità della prestazione dell'appaltatore fa venir meno la solidarietà dell'obbligazione del garante e comporta che il creditore può pretendere da lui solo un indennizzo o un risarcimento, che è prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)