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Sez. 2, Sentenza n. 3529 del 21/05/1983 (Rv. 428429 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428429-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*

Il termine annuale per la denuncia dei difetti di cosa immobile, fissato dall'art. 1669 primo comma cod. civ. a pena di decadenza dell'Azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore, ovvero dell'acquirente nei confronti del venditore che abbia costruito l'immobile stesso, decorre non dal momento in cui siano state avvertite le manifestazioni dei difetti medesimi, ma dal momento in cui si sia acquisita la piena conoscenza della loro consistenza e gravità, nonché della loro derivazione causale dell'attività dell'appaltatore o costruttore, e, pertanto, ove tale conoscenza derivi soltanto da indagini tecniche, dalla data in cui la parte abbia avuto a disposizione la relazione peritale. (V 5861/81, mass n 416595; (V 4613/80, mass n 408432).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)