Sez. 2, Sentenza n. 5861 del 06/11/1981 (Rv. 416595 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DI ORDINE PUBBLICO - PRESUPPOSTI - AZIONE RELATIVA DEL COMMITTENTE E AVENTI CAUSA CONTRO L'APPALTATORE NONCHÉ DELL'ACQUIRENTE CONTRO IL VENDITORE COSTRUTTORE - AMMISSIBILITÀ.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DI ORDINE PUBBLICO - PRESUPPOSTI - AZIONE RELATIVA DEL COMMITTENTE E AVENTI CAUSA CONTRO L'APPALTATORE NONCHÉ DELL'ACQUIRENTE CONTRO IL VENDITORE COSTRUTTORE - AMMISSIBILITÀ.*
Le Disposizioni dell'art. 1669 cod. civ. disciplinano la conseguenza dannosa di quei difetti di un manufatto edilizio che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera o di una parte di essa e che influiscono sulla sua durata e solidità, compromettendone la conservazione; esse configurano una responsabilità extracontrattuale, di ordine pubblico, sancita per ragioni e finalità di interesse generale, la quale può essere fatta valere non solo dal committente e dai suoi aventi causa contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore, che abbia egli stesso costruito l'immobile sotto la sua responsabilità. (V 118/72; (V 2010/71; (V 2452/70).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)