Sez. 2, Sentenza n. 4613 del 16/07/1980 (Rv. 408432 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE DI UN ANNO EX ART 1669 COD CIV - DECORRENZA - CONOSCENZA DEL DIFETTO, DELLE CAUSE E DELLA GRAVITA - RILEVANZA - CONOSCENZA ACQUISITA DALLO ESPLETAMENTO DI INDAGINI TECNICHE - DECORRENZA DALLA ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE PERITALE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE DI UN ANNO EX ART 1669 COD CIV - DECORRENZA - CONOSCENZA DEL DIFETTO, DELLE CAUSE E DELLA GRAVITA - RILEVANZA - CONOSCENZA ACQUISITA DALLO ESPLETAMENTO DI INDAGINI TECNICHE - DECORRENZA DALLA ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE PERITALE.*
Il termine di un anno, fissato dall'art 1669 cod civ per la denuncia dei gravi difetti dell'edificio costruito dall'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente acquisisce la certezza obiettiva, o almeno una conoscenza apprezzabile, e non soltanto presuntiva, della gravita dei vizi, oltre che del riferimento degli stessi all'attivita dell'appaltatore. Nel caso in cui la conoscenza del difetto, delle sue cause specifiche e della sua gravita derivi dall'espletamento di indagini tecniche, il termine comincia a decorrere dall'acquisizione della relazione peritale. (Conf 1426/76, mass n 380137, sulla prima parte; (Conf 2855/75, mass n 376887).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)