Sez. L, Sentenza n. 8713 del 18/08/1999 (Rv. 529363 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Soppressione della rendita da parte dell'I.N.A.I.L. per diversa valutazione dei medesimi dati clinici - Accertamento giudiziale della insussistenza dell'ipotesi ex art. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Insufficienza - Accertamento dell'esistenza della obbligazione "ex lege" - Necessità - Art. 55, quinto comma, legge n. 88 del 1989 - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, quando si realizzano le condizioni previste, gli atti dell'istituto assicuratore che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione - rispetto ai quali, pertanto, non è configurabile un potere amministrativo di autotutela (decisoria) che si estrinsechi in annullamento o revoca di essi, con la conseguenza che il diniego di continuare a corrispondere una prestazione in precedenza riconosciuta non è altrimenti qualificabile che come rifiuto di adempimento, della cui legittimità si deve giudicare in relazione alla esistenza o non del diritto, tanto originaria che sopravvenuta; ne discende che, in fattispecie nella quale l'Inail ha soppresso la rendita d'inabilità a seguito di una successiva diversa valutazione di dati clinici rimasti invariati, il giudice di merito non può accogliere la domanda dell'assicurato limitandosi ad accertare che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 83 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dal momento che oggetto del giudizio non è il legittimo esercizio di un tipico potere amministrativo, ma l'esistenza della obbligazione "ex lege" (e pertanto il disposto dell'art. 55, quinto comma, legge n. 88 del 1989 è da interpretare quale norma innovativa solo nella parte in cui disciplina la ripetizione dell'indebito, mentre per il resto è ricognitiva di dati normativi già presenti nell'ordinamento).
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)