Sez. L, Sentenza n. 254 del 10/01/2003 (Rv. 559606 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Revisione della rendita da parte dell'INAIL per diversa valutazione dei medesimi dati clinici - Limiti del potere di rettifica dell'INAIL - Disciplina dell'art. 9 D.Lgs. n. 38 del 2000 - Applicabilità immediata ai giudizi in corso - Conseguenze - Decadenza dell'istituto dalla possibilità di operare la rettifica se non comunicata all'assicurato nei dieci anni dalla prima determinazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In materia di revisione delle rendite di inabilità a seguito di rettifiche, da parte dell'Inail, di pregressi errori di valutazione, a far luogo dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (immediatamente applicabile ai giudizi in corso ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, dello stesso decreto), l'ente assistenziale è da considerarsi decaduto - decadenza di ordine pubblico e pertanto rilevabile anche d'ufficio - dalla possibilità di ritenere non dovute, o di ridurre, le prestazioni all'esito del riesame, qualora non abbia notificato all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)