Sez. 5, Sentenza n. 28519 del 20/12/2013 (Rv. 629332 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Proventi derivanti da attività illecita - Tassazione ex art. 14 della legge n. 357 del 1993 - Sottoposizione dei proventi a sequestro o confisca penale - Operatività come causa di esclusione dell'imponibilità - Condizioni - Intervento del provvedimento ablatorio entro il periodo di imposta cui il provento si riferisce - Applicazione in caso di eventi ablatori successivi - Esclusione - Fattispecie in tema di restituzione in sede transattiva delle somme illecitamente percepite.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'esclusione originaria dei proventi da attività illecite dalla base imponibile ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ove sottoposti a sequestro o confisca penale, opera a condizione che il provvedimento ablatorio sia intervenuto, al più, entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce, e non anche in caso di eventi (nella specie, la restituzione in sede transattiva delle somme illecitamente percepite) posteriori alla realizzazione del presupposto impositivo, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo una questione di diritto al rimborso dell'imposta versata divenuta indebita.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)