Sez. 5, Sentenza n. 869 del 20/01/2010 (Rv. 611631 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO | Proventi derivanti da attività illecita - Tassazione ex art. 14 legge n. 357 del 1993 - Sottoposizione dei proventi a sequestro o confisca penale - Operatività come causa di esclusione dell'imponibilità - Condizioni - Intervento del provvedimento ablatorio entro il periodo di imposta cui il provento di riferisce - Opponibilità anche con riferimento ad annualità precedenti - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla tassazione dei proventi derivanti da attività illecite, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1997, affinché operi la causa di esclusione dell'imponibilità costituita dalla circostanza che i detti proventi risultino "già sottoposti a sequestro o confisca penale", occorre che il provvedimento ablatorio sia intervenuto nello stesso periodo di imposta cui il provento si riferisce, così operando il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. Ne consegue che se l'accertamento riguardi illeciti proventi relativi a più annualità, il sequestro o la confisca sono opponibili al fisco soltanto con riferimento all'annualità in cui detti atti ablatori siano stati posti in essere e non per quelle precedenti.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)