Sez. U, Sentenza n. 2673 del 05/03/1993 (Rv. 481252 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere | Applicabilità delle regole del processo penale fino alla lettura del dispositivo della pronuncia - Fase d'impugnazione - Soggezione alle disposizioni del rito civile - Disciplina ex art. 201 cod. proc. pen. sul deposito degli atti in cancelleria - Inapplicabilità - Nullità per violazione dei diritti di difesa - Valutazione secondo le norme del codice di proc. civile.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere
Il principio secondo cui il procedimento disciplinare a carico di magistrati si modella sulle regole del processo penale opera fino alla conclusione di detto procedimento, la quale si realizza con la lettura del dispositivo della pronuncia, mentre l'esigenza di conoscerne la motivazione rileva al diverso fine della formulazione delle doglianze nell'eventuale fase d'impugnazione mediante ricorso alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, che è riconducibile alla previsione dell'art. 360 cod. civ. ed è integralmente soggetto alle disposizioni del rito civile. Ne derivano l'inapplicabilità, nella fase d'impugnazione predetta, dell'art. 201 cod. proc. pen. (vecchio testo), circa l'obbligo che gli atti del processo conclusosi con la sentenza impugnata rimangano depositati in cancelleria, a disposizione della difesa, per tutto il tempo concesso per il deposito dei motivi d'impugnazioni, e l'ulteriore conseguenza che ogni eventuale nullità per violazione dei diritti di difesa deve essere valutata non ai sensi dell'art. 185 n. 3 cod. proc. pen. citato ma alla stregua della legge processuale civile (compresa la disposizione dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. relativa all'esclusione della nullità nel caso di avvenuto raggiungimento dello scopo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)