Sez. U, Sentenza n. 3304 del 30/03/1998 (Rv. 514072 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Rinvio generalizzato alle norme del civile - Conseguenze - Vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti - Condizioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
La individuazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione come giudice competente a decidere dell'impugnazione contro i provvedimenti in materia disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 17, terzo comma della legge 24 marzo 1958 n. 195) implica un rinvio generalizzato alle norme che regolano il giudizio innanzi al giudice dell'impugnazione e quindi anche all'art. 360 cod. proc. civ., che indica i motivi di ricorso proponibile e, pur escludendo il riesame delle valutazioni in fatto del giudice disciplinare, consente un controllo sull'adeguatezza e sulla conformità delle motivazioni poste a fondamento delle sue decisioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)