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Sez. U, Sentenza n. 4512 del 05/07/1983 (Rv. 429387 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DI UN'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI STATALE - SPETTANZA "OPE LEGIS" ALL'AVVOCATURA DELLO STATO - DEROGA ECCEZIONALE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429387-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DI UN'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI STATALE - SPETTANZA "OPE LEGIS" ALL'AVVOCATURA DELLO STATO - DEROGA ECCEZIONALE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

Ai sensi degli artt. 56 del R.d. 31 agosto 1933 n. 1592 (testo unico sull'istruzione superiore) e 43 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato), come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di un'università degli studi statale, ove non sussista conflitto con lo stato o con le regioni, spetta "ope legis" all'Avvocatura dello stato, mentre può essere eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza. Pertanto, qualora non sussista la suddetta ipotesi di controversia con lo stato o con le regioni, il ricorso per Cassazione proposto da un'università statale a mezzo di difensore libero professionista, in forza di una delibera del consiglio di amministrazione che non contenga l'espressa volontà di non avvalersi dell'organo di difesa previsto in via generale dalla legge, (o che comunque non sia stata sottoposta ai competenti organi di vigilanza), deve essere dichiarato inammissibile, per Invalidità del mandato e conseguente difetto dello "ius postulandi" da parte del detto difensore, rilevabile anche d'ufficio. (V 4204/82; (V 374/80, mass n 403760).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 56, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)