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Sez. 1, Sentenza n. 8877 del 10/09/1997 (Rv. 507792 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Rappresentanza e difesa di Università statali - Sussistenza - Conseguenze - Notificazione di atto di citazione - All'Università e non all'Avvocatura dello Stato - Nullità della notifica - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507792-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI

La domiciliazione legale presso l'avvocatura dello Stato, giusto disposto dell'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (sostitutivo dell'art. 11, primo comma, del R.D. n. 1611 del 1933), deve ritenersi carattere peculiare indistinto di tutte le amministrazioni statali, comprese le università (statali), che costituiscono organi dello Stato dotati di personalità giuridica, la cui rappresentanza e difesa in giudizio spetta, pertanto, "ope legis", a detta avvocatura (salvo il caso in cui la difesa non sia stata eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro, all'esito di apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) con conseguente nullità della notificazione di un atto di citazione compiuta presso la sede dell'università, e non dell'avvocatura dello Stato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 31/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 31/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 56, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)