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Sez. 3, Sentenza n. 12055 del 29/05/2014 (Rv. 630899 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Introduzione del giudizio di merito - Forma - Collegamento con il rito da applicare in relazione alla fase a cognizione piena - Necessità - Giudizio di competenza del giudice del lavoro - Modalità.
Stato
decisa il 2014-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630899-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

A norma dell'art. 616 cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009, n. 69), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena. Ne consegue che, ove la causa appartenga alla competenza per materia del giudice del lavoro e, ai sensi dell'art. 618 bis, primo comma, cod. proc. civ., sia disciplinata dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro, in quanto relativa ad esecuzione forzata promossa in base a provvedimenti emessi dal giudice del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 18/07/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)