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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26501 del 08/11/2017 (Rv. 646834 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Introduzione del giudizio di merito - Forma - Collegamento con il rito da applicare in relazione alla fase a cognizione piena - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646834-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

A norma dell'art. 616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della l. n. 52 del 2006 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla l n. 69 del 2009 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)