Sez. L, Sentenza n. 27021 del 12/11/2008 (Rv. 605410 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Regole ermeneutiche - Principio di gerarchia - Prevalenza delle norme interpretative - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 61 del c.c.n.l. per i dipendenti bancari.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione dei contratti, ivi inclusi i contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi - tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - prevalgono su quelli interpretativi-integrativi; l'indagine sulla corretta applicazione di essi compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito, che non aveva fatto corretta applicazione del canone ermeneutico prioritario dell'interpretazione letterale avendo ritenuto, con riguardo all'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 61 del c.c.n.l. per i dipendenti bancari e dall'art. 7 del contratto integrativo aziendale di categoria per l'ipotesi di trasferimento disposto d'ufficio, che i requisiti richiesti - il cambiamento anagrafico e l'effettivo trasloco della famiglia - dovessero intervenire contestualmente, realizzando una indebita integrazione della disciplina collettiva, in contrasto con il significato letterale della disposizione, e senza tenere conto dello scopo della norma diretta a compensare il dipendente per i disagi familiari connessi al trasferimento, il quale, nel caso concreto, era stato posto in essere qualche mese dopo per consentire la fine del corso scolastico dei figli).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)