Sez. L, Sentenza n. 13595 del 11/06/2009 (Rv. 608749 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratto collettivo dei dirigenti delle Ferrovie dello Stato - Trasferimento del luogo di lavoro - Indennità nella misura della maggiorazione del 50 per cento della retribuzione fissa mensile - Spettanza - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di interpretazione del contratto collettivo nazionale dei dirigenti delle Ferrovie dello Stato in vigore nel periodo 1992-1993, è logicamente plausibile la motivazione del giudice di merito che, in riferimento all'art. 10 di detto c.c.n.l., afferma essere dovuta l'indennità di trasferimento nella misura della maggiorazione del cinquanta per cento della retribuzione fissa mensile soltanto quando il richiedente abbia effettivamente trasferito la dimora dalla sede di provenienza a quella di destinazione e non qualora abbia conservato la propria dimora, così da non dover sostenere alcuna maggiore spesa per l'alloggio, giacchè l'anzidetta erogazione non è destinata ad indennizzare il generico disagio connesso al mutamento del luogo di lavoro, per il quale è, invece, prevista la corresponsione di una somma "una tantum" pari a quattro mensilità della retribuzione fissa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)