Sez. 5, Sentenza n. 12210 del 29/04/1976 Ud. (dep. 24/11/1976) Rv. 134838 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATO INTERVENTO - EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATO INTERVENTO - EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.*
La parte civile non puo considerarsi legalmente intervenuta nel giudizio di appello qualora non compaia di persona ed il difensore, presentatosi in sua vece, sia sfornito di procura speciale. In tal caso la parte civile non ha diritto di chiedere i danni e le spese relative alla sua Costituzione irrituale in secondo grado, attesoche l'inserimento nel processo penale del processo civile non toglie a quest'ultimo la sua natura e non lo sottrae all'adempimento degli obblighi prescritti per la rappresentanza in giudizio. Conseguentemente, la Costituzione di parte civile, irregolarmente verificatasi, comporta la nullita della sentenza nella parte in cui ha pronunciato sull'Azione civile, sia per le statuizioni di carattere sostanziale (risarcimento dei danni), sia per quelle processuali (rimborso delle spese del giudizio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 94 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)