Sez. 3, Sentenza n. 23896 del 09/11/2006 (Rv. 592680 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Criterio di individuazione generale - Valore della domanda - Riferibilità al contenuto della decisione o al criterio decisionale adottato - Esclusione - Domanda di valore inferiore a 1.100 euro - Decisione secondo equità formativa impugnabile solo per cassazione - Mancata menzione nel dispositivo - Rilevanza - Esclusione.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace va effettuata in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto); ne consegue che, in presenza di due cause riunite in cui il valore complessivo della domande non eccede il limite di 1.100 euro, ricorre l'ipotesi del giudizio basato sulla c.d. equità formativa, la cui pronuncia è impugnabile (nei giudizi sottratti "ratione temporis" all'applicabilità dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 17 febbraio 2006, n. 40) solamente con ricorso per cassazione, a nulla rilevando che non ve ne sia menzione nel dispositivo, giacché l'inosservanza del disposto dell'art. 119 disp. att. cod. proc. civ., che tale menzione prevede, costituisce una mera irregolarità formale della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)