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Sez. 3, Sentenza n. 26527 del 12/12/2006 (Rv. 596305 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Opposizione a decreto ingiuntivo di valore inferiore ad euro 1.110, 00 - Proposizione, da parte dell'opponente, di domanda di accertamento di un proprio controcredito e di relativa compensazione - Regola di decisione - Somma delle due domande - Superamento del limite della giurisdizione equitativa - Conseguenze - Appellabilità della sentenza - Regime delle impugnazioni - Appellabilità della sentenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596305-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per un credito di importo inferiore a 1.100, 00 euro avanti al giudice di pace, ove l'opponente - che assume la veste di attore - proponga una domanda di accertamento di un proprio credito chiedendo la parziale compensazione con quanto ancora dovuto, ai fini della individuazione della regola di decisione il valore di tale domanda si somma a quello della domanda introdotta con il procedimento monitorio con la conseguenza che, se tale somma supera il limite della giurisdizione equitativa, la sentenza si intende pronunciata secondo diritto ed è appellabile e non ricorribile in cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)