Sez. 1, Sentenza n. 51843 del 14/11/2014 Cc. (dep. 12/12/2014) Rv. 261608 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Avviso a comparire - Indicazione del tipo di pericolosità contestata - Necessità - Sussistenza - Mancata indicazione - Conseguenze - Nullità - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, l'invito a comparire deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione non solo della misura di cui si chiede l'applicazione, ma anche della forma di pericolosità contestata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto invalido un avviso contenente la mera indicazione degli estremi dell'atto con il quale il pubblico ministero aveva chiesto l'aggravamento della misura).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)