Sez. L, Sentenza n. 7026 del 08/05/2003 (Rv. 562777 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Controversie assistenziali - Onere del convenuto di specifica contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda - Sussistenza - Mancata contestazione - Conseguenze - Fattispecie relativa alla mancata contestazione della sussistenza del requisito socio - economico ai fini del riconoscimento di una prestazione assistenziale.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
Nel rito del lavoro, il difetto di specifica contestazione da parte del convenuto dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda preclude la contestazione dei medesimi fatti nel giudizio di legittimità . (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale, in tema di prestazioni assistenziali, si deduceva la mancanza del requisito socio - economico, rilevando che nei giudizi di merito era stato posta in discussione solo l'esistenza del requisito sanitario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)