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Sez. L, Sentenza n. 7026 del 08/05/2003 (Rv. 562777 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Controversie assistenziali - Onere del convenuto di specifica contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda - Sussistenza - Mancata contestazione - Conseguenze - Fattispecie relativa alla mancata contestazione della sussistenza del requisito socio - economico ai fini del riconoscimento di una prestazione assistenziale.
Stato
decisa il 2003-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562777-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Nel rito del lavoro, il difetto di specifica contestazione da parte del convenuto dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda preclude la contestazione dei medesimi fatti nel giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale, in tema di prestazioni assistenziali, si deduceva la mancanza del requisito socio - economico, rilevando che nei giudizi di merito era stato posta in discussione solo l'esistenza del requisito sanitario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)