Sez. L, Sentenza n. 2556 del 18/06/1977 (Rv. 386267 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZE - AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE - CARATTERE ASSOLUTO - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZE - AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE - CARATTERE ASSOLUTO - INSUSSISTENZA.*
L'elemento della subordinazione e, rispettivamente, quello della autonomia, che distinguono il contratto di lavoro subordinato da quello di opera, non hanno carattere assoluto: infatti, come lo assoggettamento alle direttive del datore di lavoro non esclude una qualche autonomia del lavoratore subordinato, soprattutto quando essa tragga origine dalla natura oggettiva dell'attivita prestata e dalle modalita imposte dalla sua utilizzazione, cosi, l'autonomia del prestatore d'opera non esclude del tutto le direttive del committente, quando queste si risolvano nel potere di controllo diretto a verificare che l'opera promessa sia eseguita in conformita della clausole contrattuali e a regola d'arte, o, comunque, in prescrizioni che riguardano la migliore utilizzazione del risultato pattuito, e non l'attivita del prestatore d'opera necessaria per conseguirlo. (V 1885/76, mass n 380684; (V 1390/75, mass n 374937; (V 1063/75, mass n 374485; (V 995/71, mass n 350961 e n 350960).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)