Sez. 2 - , Sentenza n. 53142 del 18/10/2018 Cc. (dep. 27/11/2018) Rv. 274685 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (attuale art. 416-bis.1 cod. pen.) - Finalità di agevolazione di sodalizio mafioso - Natura soggettiva - Conseguenze.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, ora prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ha natura soggettiva ed è pertanto applicabile al concorrente nel reato a condizione che questi abbia conosciuto e fatta propria la finalità di agevolare l'associazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)