Sez. 6, Sentenza n. 11356 del 08/11/2017 Ud. (dep. 13/03/2018) Rv. 272525 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991 - Agevolazione dell'attività di un'associazione mafiosa - Natura soggettiva -Sussistenza - Conseguenze in caso di concorso di persone nel reato.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art.7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta; ne consegue che, nel caso di concorso di persone nel reato, detta circostanza è applicabile solo ai concorrenti che abbiano agito in base a tale finalità ovvero l'abbiano, comunque, condivisa e fatta propria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 59 com. 2, Cod. Pen. art. 118, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)