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Sez. 6, Sentenza n. 25510 del 19/04/2017 Cc. (dep. 22/05/2017) Rv. 270158 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 - Agevolazione mafiosa - Criterio di imputazione soggettiva per i concorrenti - Dolo specifico - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270158-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo connotata dal profilo del dolo specifico, che risulta assorbente rispetto a quello attinente alle modalità di esecuzione dell'azione che denota la diversa fattispecie aggravatrice correlata all'utilizzo del metodo mafioso; ne consegue che tale circostanza è applicabile a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva ritenuto applicabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in considerazione della sola situazione di ignoranza colpevole in cui versava il ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., quale promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata alla gestione illecita di imprese operanti nel settore delle scommesse a distanza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)