Sez. 1, Sentenza n. 7602 del 27/07/1990 (Rv. 468409 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO A TARIFFE PROFESSIONALI - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO A TARIFFE PROFESSIONALI - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Il Presidente del tribunale, nel determinare il compenso degli arbitri, a norma dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., in Mancanza di particolari norme limitative, deve ricorrere a criteri equitativi di valutazione - considerando, fra l'altro, l'oggetto della controversia, la natura e l'entità dei compiti attribuiti agli arbitri - scelti secondo il suo prudente apprezzamento e può fare anche riferimento a tariffe professionali, o comunque a criteri predeterminati dalla legge, allo scopo di desumere parametri utili per un'esatta Determinazione del compenso. (nella specie, in base al principio indicato, la S.C. ha confermato sul punto la decisione del giudice di merito che aveva fatto riferimento ai criteri di cui al d.m. 27 novembre 1976 sui compensi dei curatori fallimentari). (Conf 2508/89, mass n 462852; (Conf 7853/87, mass n 455653; (Conf 21/82, mass n 417706).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., DM 27/11/1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)