Sez. L, Sentenza n. 5132 del 05/09/1980 (Rv. 408987 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MANEGGIO DI DANARO - MAGGIORAZIONE PREVISTA DALL'ART 16 DELLA PARTE QUARTA DEL CONTRATTO COLLETTIVO 17 GIUGNO 1958 PER IL MANEGGIO DI DENARO CON ONERI PER ERRORI - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MANEGGIO DI DANARO - MAGGIORAZIONE PREVISTA DALL'ART 16 DELLA PARTE QUARTA DEL CONTRATTO COLLETTIVO 17 GIUGNO 1958 PER IL MANEGGIO DI DENARO CON ONERI PER ERRORI - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 16 della parte quarta del CCNL 17 giugno 1958, reso efficace erga omnes con DPR 11 settembre 1960 n 1365, il quale prevede la corresponsione di una maggiorazione all'impiegato 'che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errorì, la predetta maggiorazione spetta a chi ha il compito di eseguire pagamenti ed incassi con carattere di continuita e che deve rispondere degli ammanchi causati da eventuali errori commessi nell'adempimento del compito stesso, indipendentemente dal fatto che per gli stessi ammanchi sussista una responsabilita contabile e finanziaria del preposto alla filiale ancorche non incaricato del maneggio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 17/06/1958 num. 16, DPR 11/09/1960 num. 1365 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)