Sez. L, Sentenza n. 2222 del 24/07/1974 (Rv. 370589 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL PRESTATORE, DEL DATORE DI LAVORO E DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO - NATURA INCIDENTALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL PRESTATORE, DEL DATORE DI LAVORO E DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO - NATURA INCIDENTALE.*
Nel rapporto giuridico di previdenza sociale, pur se di formazione plurisoggettiva, la necessita dell'estensione del contraddittorio a tutti e tre i soggetti partecipanti non sussiste allorche venga in contestazione il rapporto di lavoro, che rappresenta il presupposto di quello assicurativo che, a sua volta, rispetto al primo, si pone in posizione di dipendenza. In tal caso, il collegamento tra controversia principale e dipendente e solamente eventuale, ben potendo le cause essere promosse, invece che nello stesso processo, in processi distinti e successivi. Ove poi il giudice chiamato a decidere sull'adempimento dell'Obbligo contributivo, addivenga ad una decisione in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro, tale pronunzia deve intendersi data solo incidenter tantum, con la conseguenza che la stessa puo ritenersi utilmente emessa anche se nel processo manca uno dei tre soggetti del rapporto assicurativo. (V 329'70, mass n 345214; 3974'69, mass n 344415).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)