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Sez. 5, Sentenza n. 20823 del 26/10/2005 (Rv. 586167 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Estinzione del giudizio civile ex art. 75 cod. proc. pen. - Presupposti - Identità dell'azione per "petitum", "causa petendi" e parti - Necessità - Costituzione di P.C. dell'Amministrazione finanziaria nel procedimento penale a carico degli amministratori di una società - Processo tributario di opposizione della società all'invito al pagamento di diritti doganali per le medesime violazioni - Identità dei processi - Esclusione - Estinzione del processo tributario - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586167-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

La costituzione di P.C. dell'Amministrazione finanziaria nel procedimento penale a carico degli amministratori di una società non comporta l'estinzione, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. pen., del processo tributario avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla società avverso l'invito al pagamento di diritti doganali, notificatole in rapporto alle medesime violazioni. Ai fini dell'operatività del citato art. 75 - il quale prevede l'estinzione del giudizio civile quando l'azione venga trasferita nel processo penale mediante la costituzione di P.C. - occorre, infatti, che il processo sia il medesimo, quanto a "petitum" e a "causa petendi", ed intercorra tra le stesse parti: condizioni, queste, che non ricorrono nel caso in esame, sia perché quello in discussione non è un procedimento civile, ma un procedimento tributario; sia perché la "causa petendi" è del tutto diversa, essendo fondata sulla normativa tributaria a prescindere dall'elemento psicologico dell'agente; sia perché diverso è inevitabilmente anche il "petitum", costituito nel procedimento tributario dal soddisfacimento della pretesa tributaria dello Stato ed in quello penale, invece, dal risarcimento del danno provocato dal fatto costituente reato (e ciò a prescindere dall'eventuale coincidenza degli importi richiesti nelle due sedi); sia, infine, perché le parti dei procedimenti sono diverse, essendo la società, che ha intentato il procedimento tributario, un soggetto giuridico distinto dai suoi amministratori, contro i quali è stato promosso il procedimento penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)