Sez. 1, Sentenza n. 21966 del 22/11/2004 (Rv. 578673 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Rapporto previsto dall'art. 17 legge n. 689 del 1981 - Verbale di accertamento o notifica del verbale di contestazione - Fungibilità - Esclusione - Conseguenze - Irrogazione della sanzione preceduta dal solo rapporto - Inammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il verbale di accertamento o la notifica del verbale di contestazione ed il rapporto di cui all'art. 17 della legge citata hanno funzioni diverse ed infungibili: il primo è diretto ad informare il trasgressore di quanto constatato a suo carico (art.14), il secondo è finalizzato ad informare l'autorità competente per l'irrogazione della sanzione (art.17). Ad escluderne la fungibilità non è soltanto il diverso destinatario, ma, soprattutto, il distacco temporale, perchè il rapporto segue alla constatazione che il pagamento in misura ridotta non è stato effettuato nel lasso di tempo consentito, cosicchè la contestazione e la mancata oblazione divengono condizioni del rapporto. Ne consegue l'irritualità della procedura in cui la possibilità di pagamento in misura ridotta non ha avuto alcuno spazio.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)