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Sez. L, Sentenza n. 3115 del 17/02/2004 (Rv. 570210 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Mancanza di contestazione immediata - Computo dei novanta giorni per la contestazione mediante notifica - Decorrenza - Riferimento alla data di piena conoscenza dell'illecito idonea a giustificare la redazione del rapporto ex art. 17 legge n. 689 del 1981 - Necessità - Data della notizia del fatto materiale - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570210-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge n. 689 del 1981, il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 della legge citata. (Nella specie, relativa a sanzioni irrogate dall'ufficio provinciale del lavoro, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che, senza considerare adeguatamente il comportamento dell'amministrazione, aveva fatto coincidere la decorrenza del termine di contestazione con la denuncia da parte del lavoratore, la quale consente l'avvio di indagini ma non la piena conoscenza dei fatti ai fini della contestazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)